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Home  /  Comunicazioni  /  Cyberbullismo: si muove anche la legge italiana

Cyberbullismo: si muove anche la legge italiana

Il cyberbullismo è una delle piaghe del mondo digitale di cui si discute maggiormente sui media e nelle scuole e che affligge per lo più i giovani in età scolare.

Negli ultimi anni si è fatto molto per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle conseguenze di tali atti di violenza informatica che non devono essere assolutamente sottovalutati.

ESET Italia stessa si è schierata in prima linea per difendere i ragazzi promuovendo l’inziativa “Io Navigo Sicuro – Lezioni di Cyber Securty” portando i propri esperti nelle scuole per spiegare agli alunni e ai loro genitori i rischi del Web e le contromisure da adottare. Durante tale esperienza è emerso che “i ragazzi si sono rivelati molto preparati sulle azioni più giuste da intraprendere nei casi di cyberbullismo, ma analizzando alcune situazioni reali verificatesi nelle scuole è venuto alla luce che tali comportamenti non sono purtroppo stati messi in pratica. Si rafforza dunque la necessità di educazione alla cyber security – rivolta tanto ai minori quanto ai loro genitori – e di attenzione alla prevenzione, da attuare anche con strumenti di protezione e controllo della navigazione di un minore su Internet”.

Sicuramente iniziative come questa sono apprezzabili e utili, ma oggi vogliamo sottolineare che a difendere i diritti di chi viene oppresso su Internet non ci siano solo questi strumenti, infatti in Italia il 18 giugno di quest’anno è entrata in vigore una legge sul cyberbullismo che lo indica ufficialmente come reato e gli fornisce in questo modo una precisa definizione giuridica.

Non sempre si riescono a seguire con puntalità le novità in ambito legislativo e probabilmente la promulgazione di questa legge potrebbe essere sfuggita a molti, per questo oggi ne riportiamo il testo integrale invitando tutti i nostri lettori a leggerla attentamente:

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

LEGGE 29 maggio 2017, n. 71
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. (17G00085) (GU Serie Generale n.127 del 03-06-2017)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/06/2017

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita’ e definizioni

1. La presente legge si pone l’obiettivo di contrastare il fenomeno
del cyberbullismo in  tutte  le  sue  manifestazioni,  con  azioni  a
carattere preventivo e con una strategia  di  attenzione,  tutela  ed
educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di
vittime sia  in  quella  di  responsabili  di  illeciti,  assicurando
l’attuazione degli interventi senza distinzione di  eta’  nell’ambito
delle istituzioni scolastiche.
2. Ai fini della presente legge,  per  «cyberbullismo»  si  intende
qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto,
ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione,
acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati
personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica,
nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche
uno o  piu’  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo
intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un
gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso,
o la loro messa in ridicolo.
3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si
intende il prestatore di servizi  della  societa’  dell’informazione,
diverso da quelli di cui agli  articoli  14,  15  e  16  del  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet,  cura  la
gestione dei contenuti di un sito in cui si  possono  riscontrare  le
condotte di cui al comma 2.
N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui  pubblicato  e’  stato  redatto
dall’amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
dell’art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull’emanazione   dei
decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
lettura delle disposizioni di legge alle quali  e’  operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia  degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell’Unione europea  vengono  forniti  gli
estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell’Unione europea (GUUE).

Note all’art. 1:
– Si riporta il testo degli articoli 14, 15  e  16  del
decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione  della
direttiva 2000/31/CE relativa a  taluni  aspetti  giuridici
dei servizi della societa’  dell’informazione  nel  mercato
interno,   con   particolare   riferimento   al   commercio
elettronico), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del
14 marzo 2003, S.O.:
«Art. 14 (Responsabilita’  nell’attivita’  di  semplice
trasporto – Mere conduit). – 1.  Nella  prestazione  di  un
servizio della societa’ dell’informazione  consistente  nel
trasmettere, su una  rete  di  comunicazione,  informazioni
fornite da un destinatario del servizio, o nel  fornire  un
accesso alla rete di comunicazione, il  prestatore  non  e’
responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c)  non  selezioni  ne’  modifichi  le   informazioni
trasmesse.
2. Le attivita’  di  trasmissione  e  di  fornitura  di
accesso, di cui al comma  1,  includono  la  memorizzazione
automatica, intermedia  e  transitoria  delle  informazioni
trasmesse,  a  condizione  che  questa  serva   solo   alla
trasmissione sulla rete  di  comunicazione  e  che  la  sua
durata non ecceda il  tempo  ragionevolmente  necessario  a
tale scopo.
3.  L’autorita’  giudiziaria  o  quella  amministrativa
avente funzioni di vigilanza puo’  esigere,  anche  in  via
d’urgenza,  che   il   prestatore,   nell’esercizio   delle
attivita’ di cui al comma 2, impedisca o  ponga  fine  alle
violazioni commesse.».
«Art.    15    (Responsabilita’    nell’attivita’    di
memorizzazione  temporanea   –   caching).   –   1.   Nella
prestazione    di    un     servizio     della     societa’
dell’informazione, consistente nel trasmettere, su una rete
di comunicazione, informazioni fornite da  un  destinatario
del servizio,  il  prestatore  non  e’  responsabile  della
memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di  tali
informazioni effettuata  al  solo  scopo  di  rendere  piu’
efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a  loro
richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b)  si  conformi  alle  condizioni  di  accesso  alle
informazioni;
c) si conformi  alle  norme  di  aggiornamento  delle
informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e
utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l’uso  lecito  di  tecnologia
ampiamente  riconosciuta  e  utilizzata  nel  settore   per
ottenere dati sull’impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere  le  informazioni
che ha  memorizzato,  o  per  disabilitare  l’accesso,  non
appena venga effettivamente a conoscenza del fatto  che  le
informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano
inizialmente sulla rete o che l’accesso  alle  informazioni
e’ stato disabilitato oppure che un organo  giurisdizionale
o un’autorita’ amministrativa ne ha disposto la rimozione o
la disabilitazione.
2.  L’autorita’  giudiziaria  o  quella  amministrativa
avente funzioni di vigilanza puo’  esigere,  anche  in  via
d’urgenza,  che   il   prestatore,   nell’esercizio   delle
attivita’ di cui al comma 1, impedisca o  ponga  fine  alle
violazioni commesse.».
«Art.    16    (Responsabilita’    nell’attivita’    di
memorizzazione di  informazioni  –  hosting).  –  1.  Nella
prestazione    di    un     servizio     della     societa’
dell’informazione.  consistente  nella  memorizzazione   di
informazioni fornite da un destinatario  del  servizio,  il
prestatore   non   e’   responsabile   delle   informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio,  a
condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto  che
l’attivita’ o l’informazione  e’  illecita  e,  per  quanto
attiene ad azioni risarcitorie,  non  sia  al  corrente  di
fatti o di circostanze che rendono  manifesta  l’illiceita’
dell’attivita’ o dell’informazione;
b)  non  appena  a  conoscenza  di  tali  fatti,   su
comunicazione   delle    autorita’    competenti,    agisca
immediatamente  per  rimuovere  le   informazioni   o   per
disabilitarne l’accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
se il destinatario del servizio agisce sotto l’autorita’  o
il controllo del prestatore.
3.  L’autorita’  giudiziaria  o  quella  amministrativa
competente puo’ esigere, anche in  via  d’urgenza,  che  il
prestatore, nell’esercizio delle attivita’ di cui al  comma
1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.».

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