Pubblicare sui social network immagini o video dei momenti passati in compagnia di amici e conoscenti è diventata ormai una consuetudine, anche se spesso questa condivisione avviene senza il consenso delle persone coinvolte dando luogo ad un illecito trattamento di dati personali altrui.
L’errore più comune è quello di ritenere che acconsentire a farsi fotografare implichi anche il consenso alla pubblicazione del relativo scatto. La legge sulla privacy prevede che qualsiasi situazione abbia portato terze persone a essere fotografate o riprese volontariamente, occorra chiedere loro una seconda autorizzazione se si intende postare l’immagine su un profilo social, proprio o altrui che sia. Diversamente si sta commettendo un reato.
La norma ha trovato ampia applicazione in tutti i casi di diffusione non autorizzata di fotografie o video a mezzo WhatsApp, Snapchat, Facebook, Instagram o Youtube. I social network nati proprio per la condivisione dei contenuti sono terreno fertile per questo tipo di reati, mostrano l’assenza diffusissima di cultura giuridica nonché l’inconsapevolezza degli utenti circa le conseguenze che la pubblicazione dei dati altrui può comportare.
La legge ritiene che lo scopo della pubblicazione sia quello di trarre profitto e di arrecare un danno alla vittima, ma questa espressione è stata interpretata in senso lato dalla giurisprudenza secondo cui è sufficiente, ai fini del reato, anche un semplice fastidio o un turbamento alla vittima. La pena, in casi quali per esempio la pubblicazione della fotografia del volto di un altro soggetto senza il suo consenso, è la reclusione fino a due anni.
Quando le immagini hanno poi natura intima (ad esempio le foto ritraggono un soggetto svestito) può scattare il reato più grave di stalking, qualora la condotta sia “idonea a determinare nella vittima un grave stato d’ansia e una incontrollabile paura che la costringe a modificare le proprie abitudini e a rivolgersi a uno psicologo”. Così si è pronunciata la Cassazione di recente.
Per ottenere la cancellazione della fotografia pubblicata sull’altrui profilo Facebook occorre diffidare il responsabile con una raccomandata A/R e denunciare poi l’accaduto alla Polizia Postale o ai Carabinieri. In alternativa è possibile recarsi alla Procura della Repubblica e depositare la querela anche accompagnati da un avvocato. Il processo penale è volto all’applicazione della pena nei confronti del reo.
Per chiedere invece il risarcimento del danno è necessario agire in sede civile ed è possibile anche ottenere dal tribunale un provvedimento di urgenza che ordini al responsabile la cancellazione della foto.
Facciamo presente che chi ha dato il consenso alla pubblicazione di una foto su Facebook può revocarlo in qualsiasi momento chiedendo la rimozione dell’immagine a chi l’ha pubblicata che sarà tenuto ad eliminarla. Un caso paradigmatico è quello della coppia che si separa: dopo la cancellazione del matrimonio uno dei due può chiedere la rimozione dal profilo dell’ex partner di tutte le foto scattate insieme e di quelle della cerimonia nuziale.
Ricordiamo infine che la responsabilità ricade sempre sull’utente che pubblica la foto su Facebook o su qualsiasi altro sito web. Solo a questi spetta l’obbligo di ottenere il consenso dell’avente diritto prima di pubblicare online una fotografia o un video che lo riguardi. I giganti della Rete, proprietari dei social network come Google e Facebook, sono infatti esclusi da qualsiasi responsabilità ed è inutile chiedere loro il risarcimento danni.




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